Onorevoli Colleghi! - Il clima politico e sociale che nell'immediato dopoguerra aveva portato il legislatore a prevedere una particolare autonomia politica e amministrativa per cinque regioni e due province autonome è profondamente cambiato.
In primo luogo, gli enti locali nel loro complesso, e in particolar modo le regioni, hanno via via raggiunto una sempre maggiore identità e autonomia dallo Stato centrale.
In secondo luogo, le significative differenze linguistiche, culturali e geografiche che cinquant'anni fa avevano favorito la scelta di uno «statuto speciale», se hanno ragione di esistere in tempi di integrazione europea, sotto il profilo sostanziale dell'identità, non hanno più motivo di costituire artificiose barriere protettive. Nell'attuale contesto, poi, le regioni a statuto speciale ricevono dallo Stato finanziamenti di gran lunga maggiori rispetto a quelle a statuto ordinario: si tratta di un'evidente sperequazione che oggi appare per molti versi incomprensibile. Da ultimo, con l'accettazione da parte dello Stato di una significativa idea di federalismo, occorre far sì che tutte le regioni godano di un'identica posizione di partenza, in modo che non si configuri una situazione che veda un federalismo «di serie A» e uno «di serie B».
Con la presente proposta di legge costituzionale si intende eliminare lo status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma, equiparando tutte le realtà amministrative esistenti sul territorio nazionale.
Il comma 1 dell'articolo 1 abroga l'articolo 116 della Costituzione che dispone particolari forme di autonomia per le