Onorevoli Colleghi! - Il clima politico e sociale che nell'immediato dopoguerra aveva portato il legislatore a prevedere una particolare autonomia politica e amministrativa per cinque regioni e due province autonome è profondamente cambiato.
      In primo luogo, gli enti locali nel loro complesso, e in particolar modo le regioni, hanno via via raggiunto una sempre maggiore identità e autonomia dallo Stato centrale.
      In secondo luogo, le significative differenze linguistiche, culturali e geografiche che cinquant'anni fa avevano favorito la scelta di uno «statuto speciale», se hanno ragione di esistere in tempi di integrazione europea, sotto il profilo sostanziale dell'identità, non hanno più motivo di costituire artificiose barriere protettive. Nell'attuale contesto, poi, le regioni a statuto speciale ricevono dallo Stato finanziamenti di gran lunga maggiori rispetto a quelle a statuto ordinario: si tratta di un'evidente sperequazione che oggi appare per molti versi incomprensibile. Da ultimo, con l'accettazione da parte dello Stato di una significativa idea di federalismo, occorre far sì che tutte le regioni godano di un'identica posizione di partenza, in modo che non si configuri una situazione che veda un federalismo «di serie A» e uno «di serie B».
      Con la presente proposta di legge costituzionale si intende eliminare lo status giuridico di regione a statuto speciale e di provincia autonoma, equiparando tutte le realtà amministrative esistenti sul territorio nazionale.
      Il comma 1 dell'articolo 1 abroga l'articolo 116 della Costituzione che dispone particolari forme di autonomia per le

 

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regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e per le province di Trento e di Bolzano. Il comma 2 dell'articolo 1 sopprime un inciso dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, che concede una posizione di favore alle due province in questione. Il comma 3 del medesimo articolo abroga la X disposizione transitoria e finale della Carta costituzionale, la quale prevede la provvisoria applicazione delle norme del titolo V della parte seconda per il Friuli-Venezia Giulia.
      L'articolo 2 abroga lo statuto della Regione siciliana.
      L'articolo 3 abroga lo statuto speciale per la Sardegna.
      L'articolo 4 abroga lo statuto speciale per la Valle d'Aosta.
      L'articolo 5 abroga lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
      L'articolo 6 abroga lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
      L'articolo 7 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, i consigli regionali della Regione siciliana, della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia adottino un nuovo statuto, in conformità alla medesima legge costituzionale, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, analogamente a quanto è stato fatto dalle altre quindici regioni a statuto ordinario.
 

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